Obbligo Impianto Fotovoltaico sulle nuove costruzioni: Facciamo Chiarezza

Obbligo Impianto Fotovoltaico sulle nuove costruzioni: Facciamo Chiarezza

Fonti Rinnovabili obbligatorie per ristrutturazioni e nuove costruzioni: regole, percentuali ed esoneri

Quando è obbligatorio per legge installare un impianto fotovoltaico? Quanti kWp di pannelli solari bisogna installare? Cosa succede se non si rispetta l’obbligo? Cerchiamo di rispondere a queste e ad altre domande in questo approfondimento

Diciamo subito chiaramente che, per legge, tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli interessati da rilevanti ristrutturazioni devono rispettare l’obbligo di produrre una parte di energia termica ed elettrica utilizzando fonti rinnovabili. 

L’obiettivo è promuovere l’uso delle fonti rinnovabili negli edifici e migliorare la loro prestazione energetica, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e al 2050. In questo approfondimento analizzeremo il quadro normativo, le modalità di calcolo dei consumi energetici degli edifici e le possibili soluzioni tecniche per integrare le fonti rinnovabili negli impianti termici ed elettrici degli edifici.

 

Il quadro normativo

Ormai da oltre un decennio la normativa Europea e gli orientamenti internazionali sulle politiche per la lotta ai cambiamenti climatici puntano alla decarbonizzazione mediante il ricorso a soluzioni di efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nello specifico, per ciò che riguarda gli edifici adibiti ad uso abitativo, la prima normativa europea di riferimento risale al 2009, recepita in Italia con il decreto legislativo 28/201.

L’ultimo aggiornamento della normativa risale al 2021, con il decreto legislativo 199 di novembre 2021, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, in recepimento della Direttiva europea 11/12/2018, n. 2001, meglio conosciuta come Direttiva RED II. Tale decreto impone che, a partire dal 13 giugno 2022 (180 giorni dall’entrata in vigore dal D.lgs 199/2021), tutte le nuove richieste di concessione del titolo edilizio dovranno prevedere la copertura con fonti rinnovabili di almeno il 60% dei consumi energetici. Tale soglia passa al 65% per gli edifici pubblici.

 

Riassumendo, dal 2022, le quote di copertura dei consumi con fonti rinnovabili sono:

  • 60% per gli edifici privati
  • 65% per gli edifici pubblici

 

Ma vediamo nel dettaglio come viene quantificata questa percentuale e quali edifici sono obbligati a rispettare l’obbligo.

 

I decreti legislativi 28/2011 e 199/2021: cosa prevedono?

Il decreto legislativo 28/2011 impone a tutte le imprese edili e ai professionisti coinvolti nel progetto di rispettare determinati limiti relativi alla produzione di energia destinata a soddisfare il fabbisogno dell’edificio, pena il rifiuto del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e il rilascio del titolo edilizio.

Ricordiamo che il fabbisogno energetico dell’edificio è costituito essenzialmente dai consumi necessari a riscaldare l’acqua calda sanitaria, a riscaldare gli ambienti in inverno e a climatizzarli in estate, mentre i consumi elettrici destinati all’illuminazione o agli elettrodomestici NON rientrano nel fabbisogno energetico dell’edificio (esattamente come avviene nel calcolo alla base dell’elaborazione dell’Attestato di Prestazione Energetica).

Vale la pena ricordare che il fabbisogno energetico per il riscaldamento non può essere costituito da dispositivi elettrici in grado di generare calore con effetto Joule (stufette elettriche e stufe alogene), ma bensì gli impianti di riscaldamento previsti devono essere termopompe di calore.

Inoltre, la norma prevede che si debba realizzare un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza proporzionata alla superficie occupata dall’edificio stesso: la potenza in kW dovrà essere superiore al 5% della superficie per le nuove costruzioni e al 2,5% per le ristrutturazioni rilevanti. Per gli edifici pubblici, le percentuali sono aumentate del 10%.

A titolo esemplificativo, con una piccola approssimazione, possiamo dire che un appartamento di circa 100 mq deve prevedere l’installazione di un impianto fotovoltaico di almeno 5 kWp di potenza nominale.

 

Quali edifici devono rispettare l’obbligo

Cosa si intende per immobili di nuova costruzione o soggetti a rilevante ristrutturazione? A chiarirlo è l’art. 11 del decreto legislativo 28/2011 ed il suo allegato 3 e le sue successive modifiche e integrazioni.

Gli edifici di nuova costruzione sono quelli per i quali la richiesta del previsto titolo edilizio venga presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Per quanto riguarda, invece, i progetti di ristrutturazione rilevante, essi sono quelli che riguardano edifici già esistenti, con una superficie utile superiore a 1.000 mq. Gli interventi di ristrutturazione devono consistere nella ristrutturazione integrale dell’involucro oppure nella demolizione e ricostruzione dell’edificio.

 

Le percentuali previste

In tali edifici, la produzione di energia termica da fonti rinnovabili deve avvenire rispettando le seguenti percentuali.

Innanzitutto, deve garantire il 50% dei consumi previsti di acqua calda sanitaria.

In più, come accennavamo poco sopra, a seconda dell’anno di costruzione, gli edifici devono garantire una determinata percentuale di produzione di energia termica da fonti rinnovabili sulla somma dei consumi previsti per il riscaldamento degli ambienti, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria.

Ecco il dettaglio:

  • 20%, se il permesso di costruire è stato chiesto entro il 31 dicembre 2013
  • 35%, se il titolo edilizio è stato richiesto entro il 31 dicembre 2017
  • 50%, se il titolo edilizio viene richiesto a partire dal 1° gennaio 2018
  • 60%, se il titolo edilizio viene richiesto a partire dal 13 giugno 2022

 

Eccezioni

Le percentuali per gli immobili ad uso pubblico e per gli edifici storici sono lievemente diverse. In particolare, per gli edifici pubblici le soglie vengono aumentate del 10%, mentre nei centri storici sono ridotte del 50%.

Nei centri storici, quindi, va garantito solo il 30% del fabbisogno energetico..

Infine, ricordiamo che gli obblighi previsti dal decreto 28/2011 non si applicano agli edifici sottoposti a vincolo paesaggistico o tutelati per caratteristiche di interesse storico e artistico.

Le conseguenze per chi non adempie

Cosa succede se non si rispettano gli obblighi imposti dalla normativa? La conseguenza è importante, perché comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Va osservato, però, che se vi è impossibilità tecnica di rispettare tali obblighi, il progettista deve darne notizia dettagliata nella relazione tecnica di progetto.

 

Obbligo o Opportunità? Le Rinnovabili Convengono

I vari provvedimenti normativi che si sono susseguiti negli anni sono sempre stati indirizzati a sostenere la lotta ai cambiamenti climatici, mediante la riduzione delle emissioni inquinanti. Questo è sempre stato il principale obiettivo dei legislatori. Col tempo, tuttavia, anche i singoli cittadini hanno cominciato a comprendere i vantaggi dell’utilizzo delle fonti rinnovabili anche a livello domestico.

Infatti, un impianto fotovoltaico, un impianto solare termico o una pompa di calore non solo garantiscono la tutela dell’ambiente, ma si sono rivelati anche molto convenienti.

Ridurre il consumo dei combustibili fossili, infatti (come ad esempio il gas metano necessario al funzionamento della caldaia di tipo tradizionale), da una parte riduce le emissioni inquinanti nell’atmosfera, e dall’altra genera un consistente risparmio sulle bollette di luce e gas.

Il prezzo sempre più competitivo di questi impianti, lo sviluppo tecnologico che li rende sempre più efficienti e una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini hanno fatto sì che sistemi come il fotovoltaico, le pompe di calore e il solare termico si diffondessero rapidamente su tutto il territorio nazionale.

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Obbligo e incentivi: sono compatibili?

Oltre ad intervenire con gli obblighi normativi, i Governi hanno  messo a disposizione, negli anni, varie forme di incentivi e detrazioni fiscali che incentivassero l’utilizzo delle fonti rinnovabili ad ogni livello, quindi anche a livello residenziale. Se ci guadagna l’ambiente e vi risparmia il cittadino, è evidente che si tratta della strada giusta da percorrere.

Chi segue il nostro sito, sa bene che misure come il Conto Termico, le detrazioni fiscali e gli altri provvedimenti tesi all’efficienza energetica degli edifici si sono tradotti in un grande risparmio per i privati cittadini.

Tuttavia, la maggior parte degli incentivi e delle detrazioni fiscali servono a sostenere l’investimento da parte di cittadini che sostituiscono vecchi impianti o installano impianti fotovoltaici su abitazioni esistenti, nell’ambito di interventi di ristrutturazione e riqualificazione.

L’obbligo visto in precedenza, dunque, non consente di beneficiare degli incentivi fiscali per l’installazione di impianti fotovoltaici e di impianti di riscaldamento efficienti. Solo nel caso delle ristrutturazioni importanti di edifici esistenti è possibile ricorrere agli incentivi statali, mentre per le nuove costruzioni non si può.

La ratio di questo approccio è quella di disincentivare la nuova cementificazione, puntando a stimolare una riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, sempre nell’ottica di tutelare maggiormente l’ambiente e, indirettamente, il decoro urbano.

Vi sembra un’imposizione scriteriata, da criticare? Alla luce di quanto abbiamo detto sopra, diremmo proprio di no!

Quanto costa un Impianto Fotovoltaico Chiavi in Mano?

Per definire il prezzo di un impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica domestica è essenziale analizzare le abitudini di consumo e il fabbisogno energetico familiare. Partendo da questi fattori, diventa possibile determinare il corretto dimensionamento in kW dei pannelli solari e le tipologie di inverter da installare. In base alle abitudini di consumo, inoltre, può essere conveniente aggiungere una batteria di accumulo, che incide sicuramente sui costi, ma permette un più facile recupero dell’investimento sul lungo periodo.

Una quota importante del costo di un impianto fotovoltaico è rappresentata dai lavori di installazione, per cui un preventivo serio e realistico non può prescindere da un sopralluogo che vada ad analizzare l’area in cui saranno installati i moduli fotovoltaici, per capire i tipi di ancoraggi da adottare e la quantità di materiali necessari.

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