CODICE DI COMPORTAMENTO

Premessa

Ogni impresa, nello svolgimento della propria attività, genera un insieme di rapporti e di relazioni estremamente vario e complesso.

L’articolazione di tali rapporti e la rilevanza, talvolta anche costituzionale, dei principi posti a loro presidio, ha indotto Abbassalebollette S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Via Ovidio n. 32, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Roma al n. 1363455, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma 12293451006 (la “Società”) a definire con chiarezza un gruppo di precetti nei quali sono espressi i valori da essa riconosciuti, accettati e condivisi nonchè l’insieme delle responsabilità che essa assume nei rapporti interni e nei rapporti esterni. Per questa ragione è stato predisposto il presente Codice di Comportamento (il “Codice”).

Il Codice è un documento ufficiale della Società, le cui norme, contenenti l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità che la Società si assume nei confronti di tutti i portatori interesse, si applicano, senza alcuna eccezione, a dipendenti, dirigenti, amministratori della Società e, in generale, a tutti coloro che a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con la Società rapporti e relazioni ovvero operano nell’interesse della Società (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, soci, amministratori, ecc.: i “Destinatari”).

Ciascun Destinatario è tenuto a conoscere il Codice, a contribuire attivamente alla sua attuazione e a segnalarne eventuali carenze, poiché la Società si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Codice.

Ogni comportamento contrario al Codice sarà sanzionato in conformità alle disposizioni contenute nel Codice.

La Società vigilerà con attenzione sull’osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, se del caso, con azioni correttive.

Il Codice è stato approvato dall’organo amministrativo della Società ed è suscettibile di modifiche e integrazioni in funzione dei mutamenti esterni e,o interni, delle evoluzioni normative e delle esperienze maturate a seguito della sua applicazione.

Capitolo 1

Principi Generali

1.1    Legalità

La Società, nello svolgimento delle proprie attività, agisce nel rispetto della Legge – tale intendendosi, nel Codice, l’intero apparato normativo vigente, indipendentemente dal livello gerarchico delle fonti di produzione normativa (fonti costituzionali, id est: costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale, regolamenti comunitari, direttive comunitarie; fonti legislative, id est: leggi, decreti legge e decreti legislativi e fonti regolamentari, id est: regolamenti del Governo, degli Enti Locali, consuetudini e usi) – ed esige dai Destinatari il rispetto di tale prescrizione. Tutti i Destinatari devono adeguare le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dal Codice e dalla Legge.

La Società non inizierà e,o non proseguirà alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio.

1.2    Integrità e trasparenza

Le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i comportamenti della Società e dei Destinatari devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza, legittimità e chiarezza.

Tutte le attività devono essere svolte con impegno e rigore professionale.

1.3    Imparzialità

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i Destinatari, la Società evita ogni discriminazione basata sull’età, sul sesso, sulla sessualità, sullo stato di salute, sulla razza, sulla nazionalità, sulle opinioni politiche e sulle credenze religiose dei Destinatari. Deroghe al principio di imparzialità possono essere ammesse solo se fondate su un precetto di Legge o su un provvedimento dell’Autorità, anche se non assunto nei confronti della Società.

1.4    Indipendenza

Nella conduzione di qualsiasi attività devono essere evitate situazioni che possano condurre a un, o possano anche solo apparire in, conflitto di interessi. Con ciò si intende ogni caso in cui sia perseguito un interesse diverso dal rispetto dei diritti e dal bilanciamento degli interessi dei soggetti coinvolti ovvero quello in cui si cerchi un vantaggio, proprio o di terzi, di qualsiasi natura e,o specie ovvero ancora quello in cui si generi o si possa generare una qualunque interferenza con il dovere di prendere decisioni rispettose della Legge e del Codice.

1.5    Diligenza e professionalità

I componenti degli organi sociali e i collaboratori della Società devono svolgere diligentemente e con professionalità le prestazioni di loro competenza, operando nell’interesse della Società e perseguendo obiettivi di efficacia ed efficienza, con la piena consapevolezza che il rispetto della Legge costituisce un interesse di rilievo assoluto per la Società.

I dipendenti della Società devono astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quelle della Società, rispettare tutte le regole di policy interna e attenersi ai precetti del Codice, la cui osservanza è richiesta anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2104 del Codice Civile.

I dipendenti della Società devono essere a conoscenza delle Leggi e dei comportamenti conseguenti e la Società si impegna a informarli nel caso di incertezze, assicurando, ai fini della formazione e della sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice, riunioni, workshop e incontri periodici, con cadenza semestrale. La Società garantisce ai propri dipendenti ambienti di lavoro sicuri e salubri e condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale.

1.6    Tutela dell’ambiente

La Società si impegna a garantire la compatibilità tra il perseguimento dei suoi fini imprenditoriali e le esigenze ambientali, operando in ogni situazione nel pieno rispetto delle Leggi che regolano la materia e limitando l’impatto ambientale delle sue attività.

La Società si impegna ad adotta tutte le misure opportune per limitare e, quando possibile, annullare l’impatto negativo delle proprie attività economiche sull’ambiente, anche programmando un costante monitoraggio dei progressi scientifici e dell’evoluzione normativa in materia ambientale.

Capitolo 2

Criteri di Condotta

2.1    Rapporti con la pubblica amministrazione

I Destinatari coinvolti in un rapporto con la Pubblica Amministrazione sono tenuti alla massima trasparenza, chiarezza e correttezza al fine di instaurare un rapporto di massima professionalità e collaborazione.

Nei confronti della Pubblica Amministrazione:

–    non sono ammesse pratiche di corruzione, attiva o passiva, o comportamenti collusivi di qualsiasi natura e in qualsiasi forma;

–    non è consentito offrire denaro o utilità di qualsiasi tipo o compiere atti di  cortesia commerciale in favore di esponenti della Pubblica Amministrazione o loro parenti;

–    è imposto l’obbligo di attenersi alle norme contenute nel codice di autoregolamentazione eventualmente adottato dallo specifico organo della Pubblica Amministrazione con il quale intercorre una relazione.

La Società impone ai Destinatari di offrire la massima disponibilità e collaborazione nei confronti di chiunque svolga ispezioni e controlli per conto di qualunque apparato della Pubblica Amministrazione.

Nel corso di qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il Destinatario non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte e quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

Tutti i Destinatari ai quali la Società conferisca l’incarico di farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono dichiarare l’esistenza di ogni eventuale conflitto d’interesse.

Nel corso di una trattativa, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese, né direttamente né indirettamente, le seguenti azioni:

  1. esaminare o proporre opportunità di impiego e,o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
  2. offrire o in alcun modo fornire omaggi anche sotto forma di promozioni aziendali riservate ai soli dipendenti o attraverso, per esempio, il pagamento di spese viaggi;
  3. sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti.

2.2    Proprietà industriale e intellettuale

La Società agisce nel pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale e intellettuale di titolarità di terzi, nonché delle Leggi poste a presidio di tali diritti.

Tutti i Destinatari devono rispettare i legittimi diritti di proprietà industriale e intellettuale di terzi e astenersi dal loro uso non autorizzato.

I Destinatari dovranno astenersi da qualsivoglia condotta che possa costituire usurpazione di titoli di proprietà industriale, alterazione o contraffazione di marchi e,o segni distintivi di prodotti industriali, ovvero di brevetti, disegni o modelli industriali, sia nazionali sia esteri, nonché astenersi dall’importare, commercializzare o comunque utilizzare o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi e,o segni distintivi contraffatti o alterati o mendaci ovvero realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

I Destinatari dovranno astenersi dall’utilizzare in qualsiasi forma, in modo illecito e,o improprio, nell’interesse proprio, aziendale o di terzi, opere dell’ingegno (o parti di esse) protette ai sensi delle Leggi dettate in materia di diritto d’autore.

La Società rifiuta con fermezza l’utilizzo (o comunque la detenzione) di programmi per elaboratore (software, firmware, driver ecc.) che non siano di proprietà dell’utilizzatore o che non siano stati legittimamente licenziati all’utilizzatore dal titolare dei relativi diritti di privativa.

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori dovranno attenersi strettamente alle procedure della Società in materia di sicurezza informatica e dovranno utilizzare le risorse aziendali (personal computer, apparecchi telefonici e altri strumenti di comunicazione) in conformità alle suddette procedure, evitando qualsiasi comportamento che possa compromettere la funzionalità e la protezione del sistema informatico aziendale. Non è ammessa in alcun modo l’alterazione del funzionamento di un sistema telematico o informatico aziendale ovvero dei dati e delle informazioni in esso contenuti oppure l’intervento su programmi e archivi, a qualsiasi fine esso sia effettuato.

Ogni Destinatario, inoltre, dovrà:

  • evitare di caricare sui sistemi aziendali software presi a prestito o non autorizzati nonché estrarre copie non autorizzate di programmi su licenza per uso personale, aziendale o di terzi, ovvero commercializzare detti programmi;
  • astenersi dalla riproduzione, distribuzione, presentazione in pubblico, estrazione, duplicazione, commercializzazione abusiva di software e,o del contenuto di una banca dati in violazione delle Leggi sul diritto d’autore.

2.3    Transazioni commerciali

Nelle transazioni commerciali è richiesta particolare accortezza nella ricezione e spendita di monete, banconote, titoli di credito e valori in genere, al fine di evitare il pericolo di immissione sul mercato di valori contraffatti o alterati.

2.4    Divieto di operazioni finalizzate al riciclaggio di denaro

I Destinatari non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare l’accettazione o il trattamento di introiti derivanti da attività criminali in qualsivoglia forma o modo, osservando in maniera rigorosa le Leggi in materia di antiriciclaggio.

I dipendenti e i collaboratori devono verificare le informazioni disponibili su controparti commerciali, consulenti e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare rapporti d’affari con essi.

La Società deve sempre ottemperare all’applicazione delle Leggi in tema di criminalità organizzata e antiriciclaggio, sia nazionali sia internazionali, in qualsiasi giurisdizione competente, nonché al rispetto delle Leggi e dei provvedimenti delle Autorità in materia fiscale e tributaria.

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori della Società sono tenuti a osservare rigorosamente le Leggi, le policy e le procedure aziendali in qualsiasi transazione economica che li veda coinvolti, assicurando la piena tracciabilità dei flussi finanziari in entrata e in uscita e la piena conformità alle Leggi in materia di antiriciclaggio.

2.5    Rapporti con i terzi

Nei rapporti con i terzi, la Società si ispira ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza.

I dipendenti della Società e i collaboratori, le cui azioni possano essere in qualche modo riferibili alla Società, devono seguire comportamenti corretti negli affari di interesse della Società, indipendentemente dalla competitività del mercato e dall’importanza dell’affare trattato.

Pratiche di corruzione, di frode, di truffa, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni – dirette e,o attraverso terzi – di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono assolutamente proibiti.

La Società riconosce e rispetta il diritto dei Destinatari a partecipare a investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell’interesse della Società, purché si tratti di attività consentite dalla Legge e compatibili con gli obblighi assunti in qualità di dipendenti e,o collaboratori.

Non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici materiali di qualsiasi entità a terzi, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio.

Atti di cortesia commerciale sono consentiti solo se di modico valore e comunque tali da non compromettere l’integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

2.6    Rapporti con i clienti

La Società, nell’ambito della gestione dei rapporti con i clienti si impegna a favorirne la soddisfazione, nel rispetto della Legge, del Codice e del contenuto dei contratti con essi perfezionati.

In particolare, è fatto obbligo di:

–    osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti;

–    fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, servizi di qualità;

–    fornire accurate ed esaurienti informazioni circa prodotti e servizi in modo che il cliente possa assumere decisioni consapevoli.

È vietato ai Destinatari il coinvolgimento, a qualsiasi titolo, nella commercializzazione di prodotti e servizi aventi caratteristiche diverse da quelle dichiarate o pattuite ovvero recanti nomi, marchi o segni distintivi idonei a trarre in inganno il consumatore finale circa qualità, origine e provenienza dei prodotti e,o dei servizi offerti.

2.7    Rapporti con i fornitori

Nei rapporti contrattuali, di qualunque natura e,o specie, con i fornitori di beni e,o di servizi della Società è fatto obbligo agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori di:

–    mantenere un dialogo franco e aperto, esigendo comunque l’applicazione delle condizioni previste contrattualmente;

–    collaborare in buona fede, onestà e trasparenza al fine di permettere al fornitore di eseguire i propri obblighi contrattuali;

–    richiedere ai fornitori di attenersi ai principi del Codice e includere nei contratti una specifica previsione;

La scelta dei fornitori e l’acquisto di beni e servizi sono effettuati in base a valutazioni obiettive circa competenze, qualità, correttezza, rispettabilità, reputazione e prezzo.

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo valore per la Società e alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore. Sono inoltre fondati su comportamenti basati su un’indispensabile lealtà, trasparenza e collaborazione.

In ogni caso, nell’ipotesi in cui il fornitore, nello svolgimento dell’attività a favore della Società, adotti comportamenti contrari ai principi del Codice, la Società, oltre a risolvere il rapporto contrattuale, sarà legittimata ad assumere tutti i provvedimenti opportuni, compreso quello della preclusione di qualunque ulteriore occasione di collaborazione.

La Società esige dai propri fornitori il rispetto dei propri valori etici, della correttezza e della legalità, con particolare riferimento alle Leggi a tutela della proprietà industriale e intellettuale, alle Leggi a tutela dei consumatori, della libera concorrenza e del mercato e alle Leggi di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e criminalità organizzata.

I fornitori della Società devono assicurare ai loro dipendenti condizioni di lavoro basate sul rispetto dei diritti umani fondamentali e delle Leggi.

In particolare:

  • l’utilizzo del lavoro minorile è assolutamente vietato ed è considerato inaccettabile dalla Società. L’età dei lavoratori non può essere inferiore all’età minima legale ammessa nel paese dove il fornitore ha la propria sede legale o anche solo operativa;
  • lo sfruttamento del lavoro e gli abusi fisici o psichici sono considerati inaccettabili e comporteranno l’interruzione immediata di ogni e qualsivoglia rapporto tra il fornitore e la Società;
  • la retribuzione e i benefici dei lavoratori dovranno essere conformi alle normative locali e alle Leggi;
  • i fornitori dovranno garantire che ogni forma di produzione venga effettuata mediante processi di lavorazione che tutelino comunque la salute dei lavoratori e l’ambiente.

2.8    Rapporti con i consulenti esterni, agenti e altri collaboratori

Nelle relazioni con i consulenti esterni, gli agenti e gli altri collaboratori, gli amministratori e i dipendenti sono tenuti a:

  • selezionare professionisti di adeguata qualificazione, professionale e reputazionale;
  • instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative, mantenendo un dialogo aperto e franco;
  • ottenere la cooperazione dei consulenti esterni al fine di assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità della prestazione e costo;
  • esigere l’applicazione delle condizioni contrattualmente previste;
  • richiedere ai consulenti di attenersi ai principi del Codice e includere nei contratti una specifica previsione.

Capitolo 3

Trasparenza della contabilità

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza, chiarezza e completezza dell’informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun Destinatario è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

Per ogni operazione è conservata agli atti della Società un’adeguata documentazione di supporto dell’attività svolta, in modo da consentire:

  • l’agevole registrazione contabile;
  • l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
  • la ricostruzione accurata dell’operazione anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.

È compito di ogni Destinatario far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

I Destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti all’organo amministrativo della Società.

Capitolo 4

Rapporti con i dipendenti

Le risorse umane sono un elemento indispensabile per consentire alla Società la realizzazione del suo progetto imprenditoriale. La dedizione e la professionalità dei lavoratori dipendenti sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi di impresa. La Società si impegna a sviluppare le capacità e le competenze di ciascun dipendente e si attende che i dipendenti, a ogni livello, collaborino a mantenere sul posto di lavoro un clima di rispetto della dignità, dell’onore e della reputazione di ciascuno.

La Società, oltre a dare costantemente ai propri lavoratori adeguate istruzioni sulle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, si impegna – senza che ciò comporti oneri finanziari per i lavoratori – a eseguire periodicamente:

    una valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;

    una programmazione delle attività di prevenzione dei rischi sul lavoro;

    un’attività di eliminazione di ogni rischio e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

    un’attività di verifica del rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

    la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o con ciò che è meno pericoloso;

        il controllo sanitario dei lavoratori;

    le attività di informazione e di formazione adeguate per i lavoratori;

    un’attività di programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

    la regolare manutenzione degli ambienti, delle attrezzature, degli impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

4.2    Molestie sul luogo di lavoro

La Società esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a molestie, tali intendendosi:

 

  • la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
  • l’ingiustificata interferenza con l’esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
  • l’ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale.

 

La Società previene e, comunque, persegue il mobbing e le molestie personali di ogni tipo.

4.3    Fumo

Fermi restando i divieti generali di fumare nei luoghi di lavoro, la Società terrà in particolare considerazione la condizione di chi avverta disagio fisico in presenza di fumo e chieda di essere preservato dal contatto con il “fumo passivo” sul proprio posto di lavoro.

4.4    Salute, sicurezza e ambiente

Nell’ambito delle proprie attività, la Società è impegnata a contribuire allo sviluppo e al benessere delle comunità in cui opera, perseguendo l’obiettivo di: (i) garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti, dei collaboratori esterni e dei clienti e (ii) ridurre l’impatto ambientale.

La Società si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto delle Leggi in materia di prevenzione e protezione.

Tutti i Destinatari coinvolti nella gestione operativa della Società devono fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale e di efficienza energetica perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro.

4.5    Obblighi dei Destinatari

I Destinatari, nell’ambito delle proprie mansioni e funzioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell’ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.

Capitolo 5

Riservatezza

5.1    Principi

La Società assicura la riservatezza delle informazioni in suo possesso e si astiene dal ricercare e,o divulgare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alla Legge o a un provvedimento dell’Autorità.

In particolare i dipendenti, i collaboratori e i consulenti della Società sono tenuti a non utilizzare le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività oggetto dei contratti perfezionati con la Società per scopi non connessi con lo stretto esercizio delle stesse.

Tutti i Dati – tali intendendosi quelli di cui alla definizione contenuta nell’Articolo 3 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice Privacy”) – dei quali la Società entra in possesso sono trattati nel pieno rispetto delle norme contenute nel Codice Privacy.

La Società si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti e ai terzi, generate o acquisite all’interno e nelle relazioni d’affari, e a evitare ogni uso improprio di queste informazioni.

Le informazioni, le conoscenze e i Dati acquisiti o elaborati dai Destinatari durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono alla Società e non possono essere utilizzati, comunicati o divulgati senza specifica autorizzazione della Società.

5.2    Obblighi dei Destinatari

Fermo restando il divieto di divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione della Società o di farne uso in modo da poter recare a essa pregiudizio, ogni Destinatario dovrà:

–    trattare solo i Dati necessari e opportuni per lo svolgimento delle proprie funzioni;

–    trattare i Dati solo all’interno di specifiche procedure;

–    conservare i Dati in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;

–     comunicare i Dati nell’ambito di procedure prefissate e,o su esplicita autorizzazione dell’organo amministrativo della Società e comunque, in ogni caso, dopo essersi assicurato circa la divulgabilità nel caso specifico dei Dati;

–    assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità delle informazioni riguardanti i terzi collegati alla Società da un rapporto di qualsiasi natura e se del caso, ottenere il loro consenso;

–    associare i Dati con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato ad avervi accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero.

Capitolo 6

Controlli interni e tutela del patrimonio aziendale

6.1    Controlli interni

I Destinatari devono essere consapevoli dell’esistenza di procedure di controllo e coscienti del contributo che queste danno al raggiungimento degli obiettivi imprenditoriali della Società.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività della Società con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle Leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Tutti i Destinatari, nell’ambito delle funzioni svolte all’interno dell’organizzazione aziendale della Società, sono responsabili della definizione, attuazione e corretto funzionamento dei controlli, inerenti le aree operative loro affidate.

6.2    Tutela del patrimonio aziendale

Ogni Destinatario deve sentirsi custode responsabile dei beni aziendali (materiali e immateriali) che sono strumentali all’attività svolta. Nessun Destinatario può fare uso improprio dei beni e delle risorse della Società o permettere ad altri di farlo.

 

SISTEMA SANZIONATORIO

  1. Premessa

L’osservanza delle norme contenute nel Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni che ciascun Destinatario contrae con la Società in forza dello specifico contratto con quest’ultima concluso.

La violazione delle norme del Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari, legali o penali; nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se posta in essere da un dipendente, ovvero all’interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo.

Per tale motivo è richiesto che ciascun Destinatario conosca le norme contenute nel Codice e, in generale, le norme di Legge.

Il sistema sanzionatorio del Codice è complementare e non alternativo al sistema disciplinare stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente e applicabile ai dipendenti della Società.

L’irrogazione di sanzioni a fronte di violazioni del Codice prescinde dall’eventuale instaurazione di qualunque procedimento a carico e,o contro il Destinatario che abbia violato le norme di Legge e,o del Codice.

Il sistema sanzionatorio e le sue applicazioni vengono costantemente monitorati dall’organo amministrativo della Società.

  1. Destinatari

Lavoratori subordinati

Il sistema sanzionatorio ha quali soggetti destinatari quelli legati alla società da un rapporto di lavoro subordinato ed è inquadrato nel più ampio contesto del potere disciplinare del quale è titolare il datore di lavoro, ai sensi degli artt. 2106 cod. civ. e 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

Lavoratori parasubordinati, autonomi, collaboratori e consulenti

Il sistema sanzionatorio è destinato anche ai soggetti legati alla Società da contratti di lavoro parasubordinato, i quali non possono essere sottoposti al potere disciplinare della Società e alla conseguente irrogazione di sanzioni propriamente disciplinari.

La Società adotta con tali soggetti specifiche clausole contrattuali che impegnino gli stessi a non adottare atti e,o procedure che comportino violazioni del Codice, nel rispetto della correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di cui il Codice è parte integrante.

Altri destinatari

Sono soggetti a sanzioni anche gli amministratori e tutti gli stakeholder che a vario titolo intrattengono rapporti con la Società.

  1. Criteri di applicazione delle sanzioni

Le sanzioni saranno applicate in base ai criteri generali di seguito indicati e in proporzione alla gravità delle mancanze.

I fattori rilevanti ai fini della irrogazione delle sanzioni sono:

  • l’elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa (negligenza, imprudenza, imperizia);
  • la rilevanza degli obblighi violati;
  • la presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative;
  • l’eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
  • la recidiva.

Nel caso in cui con un solo atto siano state commesse più infrazioni, sarà applicata la sanzione più grave.

  1. Misure per i dipendenti

Le sanzioni previste di seguito previste si applicano nei confronti dei dipendenti della Società che pongano in essere condotte costituite da:

  1. mancato rispetto delle misure dirette a garantire lo svolgimento dell’attività e,o a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il “Decreto”);
  2. mancata, incompleta o non veritiera rappresentazione dell’attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
  3. violazione e,o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione della procedura ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione ai soggetti preposti;
  4. inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice;
  5. inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe, in relazione ai rischi connessi, con riguardo ad atti e documenti verso la Pubblica Amministrazione;
  6. inosservanza dell’obbligo di dichiarazioni periodiche (o falsità in dichiarazione) relative al rispetto del Codice; assenza di conflitti di interessi, con riguardo a rapporti con la Pubblica Amministrazione;
  7. malversazione di danaro o beni mobili appartenenti a privati di cui egli abbia il possesso per ragione del suo ufficio o del suo servizio.

A seconda della gravità dell’infrazione, la violazione delle norme del Codice è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari:

  1. richiamo verbale: verrà applicata questa sanzione nei casi di violazione colposa dei principi del Codice o di errori procedurali;
  2. ammonizione scritta: verrà applicata nei casi di:

–    violazione colposa di norme procedurali o di errori procedurali, aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore;

–    recidiva nelle violazioni di cui al punto a);

  1. multa per un importo fino a tre ore di retribuzione: oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l’applicazione dell’ammonizione scritta, la multa potrà essere applicata nei casi in cui il comportamento colposo del lavoratore possa minare, sia pure a livello potenziale, l’efficace applicazione del Codice;
  2. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 (tre) giorni: verrà applicata, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l’applicazione della sanzione di cui al punto c), nei casi di gravi violazioni procedurali tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi. Nel caso in cui i dipendenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all’esterno la Società, l’applicazione della sanzione descritta al presente punto d) comporterà anche la revoca automatica della procura;
  1. licenziamento con preavviso: verrà applicata nei casi di reiterata grave violazione delle procedure aventi rilevanza esterna nello svolgimento di attività che implicano rapporti giudiziali, negoziali e amministrativi con la Pubblica Amministrazione, nonché di reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice, di cui al precedente punto d).
  1. licenziamento senza preavviso: verrà applicata per mancanze commesse con dolo e così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: (i) violazione dolosa di procedure aventi rilevanza esterna e,o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli puniti dal Decreto tale da far venir meno il rapporto fiduciario con la Società; (ii) gravi inadempimenti degli obblighi di Legge sulla sicurezza sul lavoro che potrebbero causare direttamente o indirettamente lesioni personali colpose gravi o gravissime o omicidio colposo, di cui all’art. 25-septies del Decreto (Parte Speciale Sezione C); (iii) malversazione di danaro o beni mobili appartenenti a privati di cui egli abbia il possesso per ragione del suo ufficio o del suo servizio.

In ogni caso, qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto f) la Società potrà disporre, in attesa del completo accertamento delle violazioni, la sospensione cautelare non disciplinare del medesimo con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni. Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

Salvo che per il richiamo verbale, la Società non potrà comminare alcuna sanzione al lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza aver sentito la sua difesa; la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto e i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 (cinque) giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare alla Società una difesa scritta.

La comminazione della sanzione dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

I provvedimenti, fatta eccezione del richiamo verbale, possono essere impugnati dal lavoratore, in conformità alle norme di Legge.

 

  • Misure nei confronti dei collaboratori, consulenti, fornitori, agenti, appaltatori, clienti e altri collaboratori

 

L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice da parte dei Destinatari indicati nella rubrica del presente Articolo 5 può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del contratto, ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti.

In particolare, si rende necessaria l’utilizzazione di un’apposita clausola contrattuale, che formerà oggetto di espressa accettazione da parte del terzo contraente e, quindi, parte integrante degli accordi contrattuali.

Con questa clausola, i collaboratori dichiareranno: (i) di essere a conoscenza, di accettare e di impegnarsi a rispettare il Codice e (ii) di conoscere il contenuto del Decreto, obbligandosi ad astenersi da qualunque condotta idonea a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto.

  1. Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci

In caso di violazione del Codice o del Decreto da parte di uno o più membri dell’organo amministrativo, spetterà al collegio sindacale, se nominato, prendere gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione commessa e conformemente ai poteri previsti dalla Legge e,o dallo Statuto.

Qualora, conformemente alle disposizioni di Legge, non sia stato nominato un collegio sindacale, spetterà all’assemblea dei soci assumere gli opportuni provvedimenti nei confronti degli amministratori.

In caso di violazione del Codice o del Decreto da parte di uno o più membri del collegio sindacale ovvero dell’intero collegio sindacale, spetterà all’assemblea dei soci assumere gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla Legge e,o dallo Statuto.

Nei casi più gravi ovvero in presenza di reiterate violazioni del Codice o del Decreto potrà essere disposta la revoca immediata, per giusta causa, dell’incarico conferito all’amministratore o al sindaco.

Nelle ipotesi contemplate dal presente Articolo 6, la Società riconosce espressamente il diritto dei soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale a convocare direttamente l’assemblea dei soci, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 2479 del Codice Civile, per deliberare sull’applicazione delle sanzioni nei confronti degli amministratori e dei sindaci.

 

APPENDICE

Elenco dei reati richiamati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, da cui consegue la responsabilità amministrativa dell’ente:

1)    Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25):

–    malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis cod. pen.);

–    indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter cod. pen.);

–    truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1 cod. pen.);

–    truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.);

–    frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter cod. pen.);

–    corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 e 322-bis cod. pen.);

–    istigazione alla corruzione (322 cod. pen.);

–    corruzione in atti giudiziari (319-ter cod. pen.);

–    induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.);

–    concussione (art. 317 cod. pen.).

2)    Reati informatici (Art. 24-bis):

–    falsità in documenti informatici (art. 491-bis cod. pen.);

–    accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.);

–    detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.);

–    diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico (art. 615-quinquies cod. pen.);

–    intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.);

–    installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.);

–    danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.);

–    danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.);

–    danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.);

–    danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.);

–    frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.).

3)    Reati di criminalità organizzata (Art. 24-ter):

–    associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all’acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (art. 416, sesto comma, cod. pen.);

–    associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni, quando detti illeciti sono commessi ai danni di minorenni (art. 416, comma 7, cod. pen.);

–    associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.);

–    scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter cod. pen.);

–    sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.);

–    delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

–    associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);

–    associazione per delinquere (art. 416 cod. pen., a eccezione del comma 6);

–    delitti concernenti la fabbricazione e il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale);

4)    Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis):

–    falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.);

–    alterazione di monete (art. 454 cod. pen.);

–    contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen.);

–    fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen.);

–    spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen.);

–    spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.);

–    uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, cod. pen.);

–    falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.);

–    contraffazione, alterazione od uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali (art. 473 cod. pen.);

–    introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.).

5)    Reati contro l’industria e il commercio (Art. 25-bis.1):

–    turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 cod. pen.);

–    illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis cod. pen.);

–    frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.);

–    frodi nell’esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.);

–    vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.);

–    vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.);

–    fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter cod. pen.);

–    contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater cod. pen.);

6)    Reati societari (Art. 25-ter):

–    false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621-bis cod. civ.);

–    false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.);

–    impedito controllo (art. 2625, comma 2 cod. civ.);

–    formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);

–    indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);

–    illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);

–    illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);

–    operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);

–    indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);

–    illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 cod. civ.);

–    aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.);

–    omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis cod. civ.);

–    ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, cod. civ.);

–    corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);

7)    Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (Art. 25-quater);

8)    Reati commessi nell’effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1);

9)    Reati contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies):

–    riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.);

–    tratta e commercio di schiavi (art. 601 cod. pen.);

–    alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod. pen.);

–    prostituzione minorile (art. 600-bis, commi 1 e 2, cod. pen.);

–    pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.);

–    iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.);

–    detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.);

–    adescamento di minorenni (art. 609-undecies cod. pen.)

10)    Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies):

–    abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58);

–    manipolazione del mercato (art. 185 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58);

11)    Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori commessi con violazione delle norme antinfortunistiche (Art. 25-septies):

–    omicidio colposo (art. 589 cod. pen.);

–    lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, cod. pen.);

12)    Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita, nonché di autoricilaggio (Art. 25-octies):

–    ricettazione;

–    riciclaggio;

–    impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

–    autoricilaggio;

13)    Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006 n. 146):

–    associazione per delinquere;

–    associazione di tipo mafioso;

–    associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;

–    associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti;

–     traffico di migranti;

–     induzione a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria;

–    favoreggiamento personale;

14)    Reati in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies), previsti e puniti dagli artt. 171, comma 1, lett. a)-bis e comma 3, 171-bis, 171-ter, art. 171-septies e 171-octies della Legge n. 633 del 1941;

15)    Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (Art. 25-decies);

16)    Reati ambientali (Art. 25-undecies):

–    inquinamento ambientale (art. 452-bis cod. pen.);

–    disastro ambientale (art. 452-quater cod. pen.);

–    delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies cod. pen.);

–    delitti associativi (artt. 416 e 416-bis cod. pen.) aggravati dalla finalità di commettere un reato ambientale (art. 452-octies cod. pen.);

–    traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies cod. pen.);

–    uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.);

–    distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis cod. pen.);

–    scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5, parte terza, T.U.A. (art. 137, commi 2, 3 e 5, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152);

–    scarichi illeciti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152);

–    scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aeromobili (art. 137, comma 13, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152);

–    raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152);

–    realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152);

–    miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152);

–    Deposito irregolare presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152);

–    inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, comma 1, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152);

–    inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, comma 2, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152);

–    violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152);

–    traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152);

–    attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152);

–    attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260, comma 2, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152);

–    false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 6, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152);

–    uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260-bis, commi 7 e 8, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152);

–    alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione da parte del trasportatore (art. 260-bis, comma 8, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152);

–    superamento, nell’esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria (art. 279, comma 5, Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152);

–    importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell’osservanza delle prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari (art. 1 commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150);

–    Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell’osservanza delle prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari (art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150);

–    falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche d’importazione, dichiarazioni, comunicazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, (Art. 3-bis, comma 1, Legge 7 febbraio 1992 n. 150);

–    detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (Art. 6, comma 4, Legge 7 febbraio 1992 n. 150);

–    versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 8, commi 1 e 2, Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 202);

–    versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 9, commi 1 e 2, Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 202);

17)    Reato d’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies).