Il Decreto Antifrodi stravolge i Bonus Fiscali: cosa cambia per i cittadini?

Il Decreto Antifrodi stravolge i Bonus Fiscali: cosa cambia per i cittadini?

Il governo alza le barricate contro furbetti e truffatori degli incentivi fiscali

Venerdì 12 novembre è entrato in vigore il cosiddetto Decreto Anti-Frodi (D.L. 157/2021) che ha cambiato radicalmente lo scenario di utilizzo dei vari bonus fiscali per la casa, introducendo di fatto nuovi paletti per coloro che vogliono beneficiare della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Come già possiamo intuire dal nome del  nuovo decreto, le ragioni che hanno spinto il Governo a muoversi in tal senso sono da ricercarsi nelle molte truffe che sono venute a galla a seguito di operazioni di controllo svolte da Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate. Per porre un freno a questi comportamenti illeciti, il Consiglio dei ministri ha deciso di introdurre regole più stringenti, vincolando soprattutto i bonus fiscali che ad oggi erano meno regolamentati, ovvero i vari bonus ristrutturazioni, ecobonus e sisma bonus e bonus facciate.

 

Le principali novità del decreto Anti Frodi

Le novità introdotte dal legislatore, di fatto, estendono parte degli adempimenti già previsti per il Superbonus 110% anche agli altri bonus edilizi, e si possono raggruppare su quattro direttrici principali:

  1. VISTO DI CONFORMITA’
  2. ASSEVERAZIONE DI CONGRUITA’ DELLE SPESE
  3. CONTROLLI PREVENTIVI DELL’ADE E SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
  4. LIMITE TEMPORALE ALLE CONTESTAZIONI dell’AGENZIA DELLE ENTRATE

1. VISTO DI CONFORMITA’

Il Visto di conformità è un documento, generalmente emesso da un professionista abilitato al caricamento sul cassetto fiscale del contribuente, che serve ad attestare e certificare la sussistenza dei presupposti della detrazione. In pratica, è un documento che certifica che i lavori effettuati rientrano tra quelli ammessi alle agevolazioni dalla normativa vigente, specificando la natura giuridica che giustifica l’accesso ai benefici fiscali.

Di fatto è un documento che ha carattere formale e serve a certificare solo che tutta la documentazione da presentare all’AdE (Agenzia delle Entrate) per il riconoscimento del bonus sia a norma. Paradossalmente, il visto di conformità non prevede una verifica sull’esecuzione effettiva dei lavori, né tantomeno sul raggiungimento degli obiettivi di miglioramento previsti dalla misura di incentivo fiscale.

Nello specifico, i soggetti ammessi ad emettere il visto di conformità sono:

  • responsabili di Centri di Assistenza Fiscale
  • professionisti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, dei consulenti del lavoro
  • professionisti iscritti al registro dei revisori legali
  • professionisti iscritti, al 30 settembre 1993, come periti ed esperti, nella categoria tributi, negli elenchi delle camere di commercio, industria e artigianato

Con il decreto Antifrodi, il “Visto di “conformità”, che era obbligatoria solo nel casi Super-bonus 110% con cessione del credito o sconto in fattura,  ora viene esteso anche a:

– tutte le agevolazioni edilizie ove sia prevista la cessione del credito o lo sconto in fattura, quindi anche per bonus ristrutturazioni, bonus facciate, Eco-bonus, Sisma-bonus, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine ecc.

– per Superbonus 110%: anche in caso di utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui ci si avvalga di un professionista abilitato che presta assistenza fiscale.

L’obbligo dovrebbe scattare per le quelle pratiche che il 12 novembre non erano ancora state caricate sul “Cassetto Fiscale” del contribuente, ma non è ancora chiaro se possa essere retroattivo.

2. ASSEVERAZIONE DI CONGRUITA’ DELLE SPESE

Con il nuovo decreto, diventa obbligatoria per tutti i bonus la procedura di Asseverazione di congruità delle spese rispetto ai prezziari regionali e prezziari DEI (prezziari redatti dalla Tipografia del Genio Civile), già oggi prevista per il Super-bonus. In concomitanza con l’introduzione dell’asseverazione, viene affiancata anche l’introduzione di valori massimi stabiliti per taluni categorie di beni che il Ministero della transizione ecologica dovrà definire con decreto  entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 157/2021.

Inoltre viene esteso l’obbligo di Asseverazione di Congruità delle spese anche a tutte le altre agevolazioni ove sia prevista la cessione del credito o lo sconto in fattura, quindi anche per bonus ristrutturazioni, bonus facciate, Eco-bonus, Sisma-bonus, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine ecc.

Di fatto, il D.L. ha un tempo di 60 giorni per la sua conversione da decreto a legge dello stato, per cui il Mite (ministero della Transizione Ecologica) avrà a disposizione fino a 90 gg di tempo per rendere pubbliche le tabelle con tali valori massimi. Questa finestra temporale così ampia sta destabilizzando, e non poco, i professionisti e le aziende che stanno effettuando lavori di preventivazione e attestazione consuntiva dei lavori.

Questo potrebbe portare, nel concreto, ad un rallentamento consistente di tutti i cantieri e di tutte le attività connesse ai vari bonus edilizi, incluse le cessioni dei crediti nei confronti degli istituti bancari.

3. CONTROLLI PREVENTIVI E OBBLIGO SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

Viene inserita la possibilità che l’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, possa sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni le cessioni che presentano profili di rischio, per poter effettuare un controllo preventivo. Se l’esito fosse negativo verrebbe annullata la possibilità di cedere il credito.

Questa nuova procedura sicuramente tutela maggiormente chi acquista il credito, ma complica la posizione dei cittadini che fanno richiesta dei benefici fiscali. Questo è forse uno dei principali paletti che ostacolerà i truffatori dall’effettuare manovre illecite.

Viene inoltre stabilito che i soggetti obbligati all’applicazione della normativa antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni dei crediti d’imposta non possono procedere all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del D.L. 231/2007 (obbligo di segnalazione all’UIF delle operazioni sospette) e che si astengano  nei casi di impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela.

4. CONTESTAZIONI dell’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Infine viene ribadito che eventuali contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate dovranno avvenire con “Avviso di recupero del credito d’imposta” da notificarsi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

Viene quindi chiarito che l’AdE ha 5 anni di tempo per effettuare i controlli sulle pratiche per il riconoscimento dei bonus fiscali.

 

Come muoversi per Richiedere i Bonus Fiscali?

Come sempre abbiamo sostenuto, i Bonus fiscali sono una grande possibilità per i cittadini e basta seguire le regole per poterne beneficiare senza correre alcun rischio.

Sicuramente, le nuove procedure introdurranno maggiore burocrazia e impedimenti anche su quegli interventi più “piccoli”, come la cessione del credito per la sostituzione della caldaia o per l’installazione di un impianto fotovoltaico domestico.

Questa complessità si traduce in maggiori costi, per i cittadini e per le imprese di installazione, che in parte verranno coperti dai bonus stessi.

Ma se da un lato viene introdotta maggiore rigidità nelle procedure, dall’altro tali procedure possono garantire maggiore tranquillità, perché assicurano che tutto è fatto secondo le norme e non ci saranno problemi in futuro con l’Agenzia delle Entrate.

Il nostro consiglio, quindi, è di non lasciarsi intimorire da queste nuove norme, ma di affidarsi piuttosto ad aziende qualificate e attente agli aspetti burocratici e fiscali per evitare grattacapi a lungo termine.

 

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