Accatastamento Impianto Fotovoltaico Domestico

Nuova Legge e Nuove Regole per l’Accatastamento del FV

Impianto Fotovoltaico Domestico NormativaLa legge di stabilità 2016 ha portato con se importanti novità riguardo le regole per l’accatastamento degli impianti fotovoltaici.

In questo articolo cercheremo di fare un po’ di chiarezza, in modo da tranquillizzare gli italiani e dare una risposta ad una delle domande fondamentali, ovvero chi deve accatastare il proprio impianto fotovoltaico?

Sul web si trovano tanti articoli che riportano la normativa alla lettera, senza però cercare di spiegare e soprattutto chiarire i dubbi ai cittadini. Questo è quello che invece noi cercheremo di fare, aiutare tutti gli italiani a comprendere meglio il mondo delle energie rinnovabili, anche sotto l’aspetto legislativo.

Chi ha l’obbligo di accatastamento dell’Impianto Fotovoltaico?

Iniziamo subito dalla domanda che più interessa l’utente finale, ovvero quali sono le norme che regolano l’accatastamento dell’impianto fotovoltaico?

Le installazioni di impianti fotovoltaici realizzate sugli edifici o nelle zone limitrofe sono considerate unità immobiliari assimilate agli edifici nei quali vengono posti e quindi NON vanno accatastate come unità autonome.

In questo specifico caso, se l’impianto fotovoltaico aumenta il valore complessivo dell’immobile di oltre il 15%, va rideterminata la rendita catastale dell’immobile stesso.

Quindi si può dire che se l’impianto è installato sopra un edificio o su aree censite al catasto urbano o di pertinenza comune, si deve rivalutare la rendita di tutto l’immobile se il valore dell’impianto fa aumentare del 15% quello dello stesso immobile, altrimenti nessuna azione aggiuntiva è richiesta.

Esistono altri casi in cui l’impianto non assume la qualifica di unità immobiliare e quindi non deve essere accatastato e a differenza di tanti, cercheremo di spiegare i concetti e non riportare esclusivamente la legge.

 

Attenzione alla potenza nominale! Fino a 3 kW non richiede accatastamento

Impianto Fotovoltaico DomesticoUn impianto fotovoltaico con potenza nominale inferiore a 3 kW, e va prestata attenzione alla parola nominale, ovvero quella massima teorica, installato ad uso esclusivo di una singola abitazione non richiede accatastamento e nemmeno la riqualificazione dell’immobile stesso.

Ricordiamo che la quota di 3 kW non è casuale, ma è quella dei contatori ad uso comune delle case degli italiani.

In caso di palazzine con più famiglie, o nei condomini, si deve fare un semplice calcolo: la potenza complessiva nominale di tutto l’impianto fotovoltaico va divisa per il numero delle unità ad esso collegate ed il numero ricavato deve essere inferiore a 3. In questo caso, vale la regola sopra riportata per gli impianti di potenza inferiore ai 3 kW.

 

Esiste un’ultima regola, un po’ più complicata da capire e riguarda il volume dell’impianto fotovoltaico. Calcolata l’area della superficie dell’impianto fv, si moltiplica tale valore per l’altezza media dei pannelli fv dal suolo. Il volume totale così ricavato deve essere inferiore a 150 metri cubi.

In particolare teniamo a precisare che per altezza media, la circolare fa riferimento preciso all’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli fotovoltaici.

 

La verifica di un installatore qualificato può farvi dormire sonni tranquilli

Sono tre regole fondamentali, per alcuni forse semplici da verificare, mentre per altri possono essere un problema. Il nostro consiglio è quello di contattare sempre un installatore qualificato in caso di dubbi o chiamare il nostro numero verde gratuito. A volte può bastare un consiglio gratuito, altre volte una piccola spesa per una perizia, per risparmiare multe e tempo prezioso, soprattutto nei casi in cui l’impianto non ricada nei casi precedenti e sia richiesta qualche azione integrativa a livello burocratico.
Concludendo vogliamo tranquillizzare quindi chi ha già un impianto fotovoltaico di potenza nominale inferiore ai 3 kW, ovvero la maggioranza delle famiglie italiane dotate di pannelli solari e quelle che stanno pensando di installarne uno. Un impianto fv pensato e realizzato per un normale auto consumo non necessita di essere accatastato e non aumenta il valore catastale del vostro immobile, pur aumentandone il valore complessivo reale, ad esempio in caso di vendita.
Rimandiamo comunque tutti i cittadini interessati a richiedere una valutazione gratuita personalizzata e senza alcun impegno, compilando il form in basso o chiamando al numero verde, per capire quando conviene dotarsi di impianti fotovoltaici di potenze superiori e quali sono i requisiti necessari e i costi a cui si va incontro.

Approfondimenti normativi: le circolari dell’Agenzia delle Entrate

Vogliamo inoltre riportare per correttezza la prima circolare risalente al 2013, consultabile direttamente sul sito dell’agenzia delle entrate al seguente link:

http://www.ilsole24ore.com/art/2014/2014-02-19/fotovoltaicoi-piccoli-impianti-esenti-133626.shtml?uuid=ABkMqdx

 

Un riferimento alle rendite catastali si trova in questo documento, in particolare al punto 1.5 di questo secondo link:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/giugno+2016/circolare+n.+27e+del+13+giugno+2016/Circolare+n_27_E+del+13+giugno+2016.pdf

 

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