Super ammortamento anche per gli Impianti Fotovoltaici

Super ammortamento anche per gli Impianti Fotovoltaici

La Legge di Stabilità 2017 comprende una serie di agevolazioni nate per favorire gli investimenti produttivi, da quest’anno ancora più convenienti grazie a una detassazione del 40% dell’importo sostenuto. In tal modo si sostengono le aziende a investire in beni materiali strumentali, compresi quelli che riguardano il settore dell’eolico e del fotovoltaico.

Super ammortamento in breve

Il super ammortamento è applicato anche agli impianti eolici e fotovoltaici, se questi sono funzionali al processo produttivo e hanno una quota di ammortamento pari al 9%. Se invece questi tipi d’impianti sono considerati come beni immobili, la quota di ammortamento sarà inferiore al 6,5% per cui potrà usufruire del super ammortamento. Questi incentivi fiscali fanno sì che investire nei pannelli solari e nel mercato fotovoltaico in generale sia ancora più conveniente per le aziende che decidono di dirigersi verso l’indipendenza energetica. La novità introdotta nel 2017 è il super ammortamento del 250%, valido esclusivamente per l’acquisto di beni strumentali destinati alla ricerca, all’innovazione e allo sviluppo.

Super ammortamento: chi sono i soggetti beneficiari?

Il super ammortamento del 140% dunque rappresenta un importante incentivo sugli investimenti aziendali e può essere sfruttato da tutte le aziende che vogliono investire in beni strumentali strettamente legati al business aziendale. Più in dettaglio, l’agevolazione è riservata a:

  • reddito da lavoro autonomo e soggetti in regime dei minimi (fatta eccezione per i contribuenti in regime forfettario);
  • reddito d’impresa.

Super ammortamento: la circolare 4/E del 30 marzo 2017

Nella circolare redatta dall’Agenzia delle Entrate unitamente al Ministero dello Sviluppo Economico, si legge che è possibile dedurre ammortamenti uguali al costo investito per il bene ma aumentato del 40%. Dall’agevolazione tuttavia restano esclusi:

  • costruzioni e fabbricati;
  • beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% così come stabilito dal decreto del 31 dicembre 1988 promulgato del Ministro delle finanze.

Super ammortamento: 40% di bonus anche per gli impianti fotovoltaici

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, ricordiamo che secondo quanto previsto dalla circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013, il bene oggetto dell’ammortamento è considerato in maniera “unitaria“. La tabella ministeriale infatti non parla di un coefficiente di ammortamento specifico per questo tipo di beni che pertanto sono equiparati a quelli appartenenti ad altri settori produttivi con le medesime caratteristiche.
Di conseguenza, in questa circolare si attribuisce il coefficiente di ammortamento del 9% a tutti quegli impianti classificati come “beni mobili” perché considerati alla stregua delle centrali termoelettriche.
Il coefficiente del 4% invece è riservato agli impianti qualificabili come “beni immobili” e per i fabbricati industriali.
Sempre nella circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 si osserva che le stesse misure sono applicabili anche per gli investimenti nel settore eolico.
La disposizione contenuta nella legge n. 208 del 2015 (articolo 1, comma 21) stabilisce pii che dal 1° gennaio 2016 la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (appartenenti ai gruppi D ed E) è compiuta attraverso stima diretta. Questa viene eseguita tenendo conto delle costruzioni, del suolo e degli elementi a essi strutturalmente connessi che sono in grado di accrescerne l’utilità e la qualità. Dalla stessa stima sono comunque esclusi i congegni, i macchinari, le attrezzature e gli altri impianti, funzionali al processo produttivo.

 

Super ammortamento e impianti eolici

Per quanto riguarda invece le torri di supporto degli aerogeneratori degli impianti, la circolare n. 27/E ha specificato che queste strutture possono essere comprese tra le “costruzioni” e in base a ciò si possono includere nella stima diretta della rendita catastale della centrale eolica. Pertanto, tra le componenti immobiliari oggetto di stima si devono considerare: le torri e le loro fondazioni, il suolo, gli eventuali locali tecnici e le sistemazioni varie (viabilità, recinzioni, etc.). Gli elementi di natura impiantistica sono invece esclusi da tale stima. Questo criterio fa parte del citato comma 21, in cui si ritiene che le componenti delle centrali eoliche e fotovoltaiche per la circolare n. 36/E del 2013 non si possano considerare “beni immobili” ai fini della determinazione dell’aliquota del super ammortamento.

Super ammortamento: centrali eoliche e fotovoltaiche

In conclusione, quindi, possiamo brevemente riassumere i vantaggi del super ammortamento come segue:

  • ai costi che riguardano la componente immobiliare delle centrali eoliche e fotovoltaiche si potrà applicare l’aliquota di ammortamento fiscale del 4% così come previsto dalla circolare n. 36/E;
  • ai costi che si riferiscono invece alla componente impiantistica delle centrali eoliche e fotovoltaiche si potrà applicare l’aliquota di ammortamento fiscale pari al 9% così come stabilito dalla circolare n. 36/E.

Pertanto potranno usufruire del super ammortamento, i contribuenti che hanno intenzione di investire sulle componenti impiantistiche delle centrali eoliche e fotovoltaiche dal momento che tali componenti non rientrano nelle categorie escluse dalla legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 93), che si riferisce a tutti gli investimenti compiuti in costruzioni, fabbricati e/o in beni materiali strumentali con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%.

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