Qualifiche Professionali degli Installatori: cosa cambia con il nuovo decreto

Qualifiche professionali degli installatori

Il Ministero dello Sviluppo economico ha reso pubblici i decreti che disciplinano le modalità di svolgimento dei tirocini e delle prove attitudinali necessarie ai lavoratori stranieri che non sono in regola con i requisiti previsti per svolgere l’attività di installatore sugli impianti degli edifici nel territorio italiano.

Vediamo in che modo tali decreti si inseriscono nella normativa di settore, e quali modifiche apportano alla disciplina relativa alle qualifiche professionali degli installatori.

 

I requisiti per svolgere l’attività di installatore in Italia

Lo svolgimento dell’attività di installatore di impianti tecnici negli edifici può essere svolta, in Italia, solo se l’operatore risulta in possesso di determinate qualifiche. In particolare, i requisiti tecnico professionali necessari a tale scopo sono individuati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37/2008.

Se un lavoratore straniero intende operare come installatore negli edifici che si trovano sul territorio italiano, deve essere in possesso di titoli professionali conseguiti all’estero che siano riconosciuti validi anche in Italia.

Qualora i titoli in suo possesso non soddisfino i requisiti desiderati dalla normativa italiana, il riconoscimento degli stessi può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale. Il tirocinio e la prova attitudinale rappresentano delle misure compensative, nel senso che servono a compensare le mancanze nella formazione del tecnico straniero. Esse sono disciplinate dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recentemente modificato dal decreto legislativo del 28 gennaio 2016, n. 15, in attuazione di una direttiva europea.

In conseguenza di tali modifiche, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato i dettagliati decreti cui abbiamo fatto cenno all’inizio, con i quali si individuano nello specifico le modalità di svolgimento delle misure compensative.

In questo articolo cercheremo di ricostruire brevemente la normativa relativa alle qualifiche professionali degli installatori, in considerazione di queste recenti modifiche.

 

I requisiti tecnico professionali degli installatori

Per la legge italiana, il committente dei lavori o il proprietario di un immobile sono tenuti ad affidare i lavori di installazione degli impianti esclusivamente ad imprese abilitate, iscritte nel Registro delle Imprese.

Tali imprese sono tenute a nominare un responsabile tecnico che sia in possesso di determinati requisiti professionali. Tali requisiti sono individuati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37/2008 e consistono, sostanzialmente, in determinati titoli di studio, nel conseguimento di specializzazioni, nel possesso di titoli o attestati di formazione professionale e nello svolgimento di un determinato periodo lavorativo.

Questo decreto in oggetto classifica anche gli impianti sui quali vengono svolti i lavori di installazione:

  1. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica
  2. impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere
  3. impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione, di ventilazione ed aerazione dei locali
  4. impianti idrici e sanitari
  5. impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali
  6. impianti di sollevamento di persone e di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
  7. impianti di protezione antincendio

 

Il riconoscimento dei titoli dei lavoratori stranieri

Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 individua le condizioni alle quali i lavoratori stranieri possono operare come installatori in Italia, attraverso il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite all’estero.

Qualora non risultino soddisfatti i requisiti previsti dal decreto legislativo 9 novembre 2007, come abbiamo visto, il riconoscimento può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, che rappresentano le cosiddette misure compensative.

 

I nuovi decreti sulle misure compensative

Nel mese di aprile e nel mese di luglio 2016, infine, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato i decreti cui abbiamo fatto cenno in precedenza. Tali decreti specificano la disciplina e le modalità di svolgimento delle misure compensative necessarie al riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, per consentire ai lavoratori stranieri di operare anche in Italia.

I due decreti sono sostanzialmente simili e si differenziano soltanto per il tipo di impianti a cui si riferiscono. In particolare, il decreto di aprile si riferisce agli impianti individuati ai punti 1 e 2 sopra esaminate (impianti elettrici e radiotelevisivi), mentre il decreto emanato a luglio e pubblicato a settembre 2016 fa riferimento agli impianti di cui ai punti 3, 4 e 5, cioè agli impianti di riscaldamento, agli impianti idrici e a quelli del gas.

Tali decreti specificano che il lavoratore che abbia conseguito dei titoli professionali in Paesi appartenenti all’Unione Europea possono scegliere se svolgere il tirocinio o la prova attitudinale. Invece, quanti abbiano conseguito i titoli in ambito non comunitario devono necessariamente sostenere la prova attitudinale; per questi ultimi, quindi, non è prevista la possibilità di svolgere il tirocinio.

E’ inoltre affidato alle regioni un ruolo importante nell’organizzazione delle misure compensative. In particolare, la prova attitudinale dev’essere organizzata dalla regione territorialmente competente, mentre il tirocinio di adattamento dovrà essere svolto presso una struttura autorizzata individuata dall’autorità regionale territorialmente competente.

 

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